LEGGE 7 marzo 2001, n. 78

Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

 aggiornato-2014  
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
                         la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
                         (Principi generali) 
 
  1. La Repubblica riconosce il  valore  storico  e  culturale  delle
vestigia della Prima guerra mondiale. 
  2. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive  competenze,
promuovono la ricognizione, la  catalogazione,  la  manutenzione,  il
restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia  relative  a
entrambe le parti del conflitto e in particolare di: 
    a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici  e  manufatti
militari; 
    b)  fortificazioni  campali,  trincee,  gallerie,   camminamenti,
strade e sentieri militari; 
    c) cippi,  monumenti,  stemmi,  graffiti,  lapidi,  iscrizioni  e
tabernacoli; 
    d) reperti mobili e cimeli; 
    e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati; 
    f)  ogni  altro  residuato  avente  diretta  relazione   con   le
operazioni belliche. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono
avvalersi  di  associazioni  di  volontariato,  combattentistiche   o
d'arma. 
  4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza  del  4
novembre, la riflessione storica sulla Prima guerra  mondiale  e  sul
suo significato per il raggiungimento dell'unita' nazionale. 
  5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali  e
storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati. 
  6. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si  applica  l'articolo
51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di  beni
culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29  ottobre
1999, n. 490, di seguito denominato "testo unico". 
 
  Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel sopprimere  il  numero  993)
dell'art. 2268, comma  1,  del  D.Lgs.  15  marzo  2010,  n.  66,  ha
conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p),  numero
9)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 4))
che riprende vigore l'intero provvedimento. 
                                    
                               Art. 2. 
 
         (Soggetti autorizzati ad effettuare gli interventi) 
 
  1. Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione,
catalogazione,  manutenzione,  restauro,  gestione  e  valorizzazione
delle cose di cui all'articolo 1, in conformita' alla presente  legge
e alle leggi regionali: 
    a) i privati in forma singola o  associata,  compresi  comunanze,
regole, comitati e associazioni anche non riconosciute; 
    b) i comuni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i
loro consorzi; 
    c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
    d) lo Stato. 
  2. L'autorizzazione  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali per gli interventi sulle cose  di  cui  all'articolo  1  e'
richiesta solo quando si tratti di cose assoggettate alla  tutela  di
cui al Titolo I del testo unico. Restano tuttavia fermi il potere  di
cui all'articolo 28, comma 2,  del  testo  unico,  le  competenze  in
materia di tutela paesistica, nonche'  le  competenze  del  Ministero
della difesa e del Ministero delle finanze. 
  3. I soggetti, pubblici o privati, che  intendano  provvedere  agli
interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle
cose di cui all'articolo 1 debbono darne comunicazione, corredata  di
progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno
due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza 
 
                                      
                               Art. 3. 
 
                        (Compiti dello Stato) 
  1. Lo Stato: 
    a) promuove, coordina e, ove  necessario,  realizza  direttamente
gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1; 
    b) promuove la collaborazione con gli Stati le cui  forze  armate
operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori ai fini
degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1; 
    c)  puo'  promuovere  o  concorrere  agli   interventi   di   cui
all'articolo 2,  comma  1,  che  si  svolgono  fuori  del  territorio
nazionale.

                               Art. 4. 
 
   (Competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali) 
 
  1. In attuazione dell'articolo 3, il Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali,  nei  limiti  delle  risorse  destinate  a  tali
finalita': 
    a) promuove la ricognizione e la  catalogazione,  gli  studi,  le
ricerche e la redazione di cartografia  tematica  relativamente  alle
cose di cui all'articolo 1; 
    b) definisce i criteri tecnico-scientifici per  la  realizzazione
degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1; 
    c) individua le priorita', tenuto  conto  delle  iniziative  gia'
adottate dagli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1; 
    d)  realizza  direttamente  gli   interventi   individuati   come
prioritari, preferibilmente ove manchino o  risultino  inadeguate  le
iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1; 
    e) puo' finanziare le iniziative  degli  altri  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 1, tenuto conto delle priorita' individuate  ai
sensi della lettera c) del presente comma e con le modalita'  di  cui
all'articolo 8; 
    f) cura un programma di tutela  e  valorizzazione  degli  archivi
pubblici, ivi compresi quelli militari, nonche' di quelli privati, al
fine  di  assicurarne  la  piu'  ampia  fruizione,  anche  attraverso
prestiti e mostre itineranti, promuovendo fra l'altro il  recupero  e
la conservazione, anche in copia, della documentazione storica; 
    g) vigila sull'attuazione degli interventi e  in  particolare  su
quelli  finanziati  dallo  Stato,  anche  avvalendosi  di   ispettori
onorari. 
  2. E' istituito, presso il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio
storico della Prima guerra mondiale. 
  3. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, che ne  disciplina  altresi'  il  funzionamento,
escludendo la corresponsione di compensi ai componenti  del  Comitato
stesso. 
  4. Il Comitato esprime pareri e formula proposte ai Ministeri per i
beni e le attivita' culturali, degli affari esteri e della difesa per
quanto attiene all'attuazione della presente legge.  In  particolare,
esprime parere obbligatorio  sugli  obiettivi  annuali  definiti  dai
citati Ministeri con riferimento all'attuazione della legge stessa. 
  5. Il Comitato definisce: 
    a) i criteri tecnico-scientifici di cui al comma 1, lettera b); 
    b) le priorita' di cui al comma 1, lettera c); 
    c) i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma
1, lettera e); 
    d) il programma di cui al comma 1, lettera f). 
  6. L'istituzione e il funzionamento  del  Comitato  non  comportano
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

                               Art. 5. 
 
               (Competenze del Ministero della difesa) 
 
  1. Il Ministero della difesa, nei limiti delle risorse destinate  a
tali finalita': 
    a)  puo'  realizzare   direttamente   gli   interventi   di   cui
all'articolo 2, comma 1, o concorrere  alla  loro  realizzazione,  in
particolare mediante l'impiego delle Truppe alpine; 
    b) cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero
per i beni e le attivita' culturali nell'attuazione del programma  di
cui all'articolo 4,  comma  1,  lettera  f).  A  tal  fine,  fra  gli
obiettivi dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito  ha
carattere di priorita' la catalogazione informatica delle fonti della
Prima guerra mondiale, negli archivi centrali e in quelli periferici.

                               Art. 6. 
 
           (Competenze del Ministero degli affari esteri) 
 
  1.  Nei  limiti  delle  risorse  destinate  a  tali  finalita',  il
Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il Ministero per
i beni e le attivita' culturali e il Ministero della difesa, promuove
e coordina: 
    a) la partecipazione degli Stati le cui  forze  armate  operarono
sul fronte italiano o degli Stati loro successori alle iniziative  di
cui all'articolo 1; 
    b)  la  partecipazione  dell'Italia  alle   analoghe   iniziative
all'estero; 
    c) la cooperazione di Amministrazioni dello  Stato,  Universita',
enti pubblici e  soggetti  privati  con  soggetti  stranieri  per  la
ricerca storica sulla Prima guerra mondiale.

                               Art. 7. 
 
                     (Competenze delle regioni) 
 
  1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza
ai sensi dell'articolo  117  della  Costituzione  e  in  quelle  loro
delegate dalla legislazione vigente: 
    a) promuovono e coordinano gli interventi di cui all'articolo  2,
comma 1, svolti  da  privati  e  enti  locali,  tenendo  conto  delle
priorita' e assicurando la conformita' ai criteri tecnico-scientifici
definiti ai  sensi  dell'articolo  4,  favorendo  in  particolare  la
creazione  e  la  gestione  di  percorsi   storico-didattici   e   lo
svolgimento di attivita' formative e didattiche; 
    b) possono concorrere al finanziamento degli  interventi  di  cui
alla lettera a); 
    c) disciplinano con legge l'attivita' della raccolta  di  reperti
mobili, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9 e 10. 
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano perseguono le finalita' della presente  legge  nell'ambito
delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti  e
delle relative norme di attuazione. A tal fine i  finanziamenti  alle
stesse spettanti sono assegnati ai sensi dell'articolo 5 della  legge
30 novembre 1989, n. 386.

                               Art. 8. 
 
              (Finanziamento statale degli interventi) 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e  c),
possono essere ammessi a contributi statali per gli interventi di cui
allo stesso comma. 
  2. I soggetti interessati debbono  presentare  alla  Soprintendenza
competente per territorio: 
    a) il progetto esecutivo  corredato  di  piano  finanziario,  con
l'atto di assenso del titolare del bene; 
    b)  una  relazione  tecnica  dettagliata   sulle   procedure   di
conservazione  e  restauro  dei  manufatti  e  delle  opere   oggetto
dell'intervento e sulla conformita' ai criteri tecnico-scientifici di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), con un  programma  temporale
dei lavori; 
    c)  l'indicazione  nominativa  del  direttore  responsabile   dei
lavori. 
  3. Il Ministero per i beni e le  attivita'  culturali,  nei  limiti
delle risorse destinate a tale finalita', dispone la concessione  del
contributo entro tre mesi dal ricevimento della domanda,  sentiti  il
Ministero della difesa e l'amministrazione  demaniale  competente.  A
tal fine tiene conto delle priorita' di cui all'articolo  4,  nonche'
del complesso  delle  richieste  presentate  e  dei  contributi  gia'
erogati al richiedente da altri soggetti pubblici.


                               Art. 9. 
 
                      (Reperti mobili e cimeli) 
 
  1. Chiunque possieda o rivenga reperti mobili o cimeli relativi  al
fronte terrestre della  Prima  guerra  mondiale  di  notevole  valore
storico o documentario, ovvero possieda  collezioni  o  raccolte  dei
citati reperti o cimeli  deve  darne  comunicazione  al  sindaco  del
comune nel cui territorio si trovano,  entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge  o  dalla  data  del
ritrovamento, indicandone la natura, la quantita'  e,  ove  nota,  la
provenienza.

                              Art. 10. 
 
                             (Sanzioni) 
 
  1. Chiunque  esegua  interventi  di  modifica,  di  restauro  o  di
manutenzione sulle cose di cui all'articolo 1, comma 2,  lettere  a),
b), c) ed e), senza provvedere a  quanto  previsto  dall'articolo  2,
comma 3, e' punito, salvo che il  fatto  costituisca  reato,  con  la
sanzione amministrativa da  lire  cinque  milioni  a  lire  cinquanta
milioni. 
  2. Qualora dagli interventi indicati al comma 1 derivi la perdita o
il  danneggiamento  irreparabile  delle  cose  ovvero  in   caso   di
esecuzione di interventi di alterazione  delle  loro  caratteristiche
materiali o storiche si  applica,  salvo  che  il  fatto  costituisca
diverso reato, la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda
da lire  un  milione  a  lire  cinquanta  milioni.  3.  Chiunque  non
ottemperi alle prescrizioni previste dall'articolo 9 e' punito con la
sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire un milione.


                              Art. 11. 
                       Norme di spesa e finali 
 
  1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di
lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001. (2) 
  2. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente  legge
e' autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire un miliardo. 
  3. Per l'attuazione del comma 4 e' autorizzato un limite di impegno
quindicennale pari a lire un miliardo  annue  a  decorrere  dall'anno
2001. (2) 
  4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), sono
autorizzati a contrarre mutui nell'anno 2001, con onere a carico  del
bilancio dello Stato, nei limiti  di  cui  al  comma  3.  Si  applica
l'articolo 8, comma 2. Con decreto del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita'  culturali  sono  determinati  criteri  e   modalita'   per
l'attuazione del presente comma, compresi la rendicontazione da parte
dei soggetti beneficiari e i controlli. (2) 
  5. Le funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono esercitate nei
limiti delle risorse di cui al presente articolo. 
  6. In sede di prima applicazione della presente legge,  le  risorse
disponibili al 1 gennaio 2004 e autorizzate ai sensi dei commi 2 e  3
del presente articolo sono assegnate prioritariamente  dal  Ministero
per i beni e le attivita' culturali ai progetti relativi alle zone di
guerra  piu'  direttamente  interessate  dagli  eventi  bellici   del
1916-1917 sugli altopiani vicentini.

  La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
387) che l'autorizzazione di spesa di cui al  comma  1  del  presente
articolo, e' incrementata di 200.000 euro a decorrere  dal  2008.  Al
fine di proseguire la realizzazione di interventi finanziati ai sensi
dei commi 3 e 4 del presente articolo e' autorizzata  la  concessione
di un  contributo  quindicennale  di  400.000  euro  a  decorrere  da
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. 


                                    
                              Art. 12. 
 
                       (Copertura finanziaria) 
 
  1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11,  comma  1,
pari a lire 330 milioni annue a  decorrere  dal  2001,  si  provvede,
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del  bilancio  triennale  2001-2003,  nell'ambito   dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica per l'anno  2001,  allo  scopo  parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, commi 2  e
3, pari a lire un miliardo per ciascuno degli anni dal 2000 al  2015,
si provvede: 
    a) per  l'anno  2000,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del  Ministero  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali; 
    b) a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente  riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  per  l'anno
2001, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero per i beni e le attivita' culturali. 
  3. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.


                              Art. 13. 
 
                         (Entrata in vigore) 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
                                                                ((4)) 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
  Data a Roma, addi' 7 marzo 2001 
                               CIAMPI 
 
                         Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
  Visto, il Guardasigilli: Fassino